Finanziamento del servizio universale

Finanziamento del servizio universale

La Posta Svizzera SA e i suoi subappaltatori devono finanziare il servizio universale postale autonomamente. Per raggiungere tale obiettivo possono utilizzare i proventi sia dei servizi inclusi nel servizio universale sia di quelli che ne sono esclusi. Non possono tuttavia utilizzare i ricavi della vendita di prestazioni dei servizi riservati (invii della posta-lettere fino a 50 grammi inclusi nel monopolio) per accordare riduzioni di prezzo sulle prestazioni che non riguardano il servizio universale (divieto di sovvenzionamento trasversale).

 

La Posta Svizzera è obbligata a dichiarare ogni anno i costi netti dovuti all’obbligo di fornire il servizio universale e a documentare l’adempimento delle condizioni per la compensazione dei costi. Presenta i rispettivi documenti a PostCom per approvazione. Le procedure e le competenze sono definite nella normativa sulle poste.

 

 

Divieto di sovvenzionamento trasversale nel caso specifico

 

L’articolo 19 capoverso 1 della legge sulle poste (LPo) sancisce il principio del divieto di sovvenzionamento trasversale, secondo cui la Posta può utilizzare i proventi dei servizi riservati esclusivamente per coprire i costi del servizio universale e non per accordare sconti sulle prestazioni non contemplate dai due mandati di servizio universale (servizi postali e traffico pagamenti).

La verifica del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale viene effettuata ogni anno conformemente all’articolo 55 dell’ordinanza sulle poste (OPO). I dettagli della situazione attuale sono disponibili nel rapporto annuale all’indirizzo:

012-POC-2301_JB2022_210x297_IT_RZ.pdf (admin.ch)

Lo scenario è stato aggiornato nel 2016 VFG_10_2016_Genehmigung_der_Anpassungen_des_kontrafaktischen_Szenarios_2016_20160512.pdf (admin.ch) (in lingua tedesca) e nel 2021 (VFG_15_2021_betreffend_Nettokosten_Anpassungen_hypothetisches_Szenario_20211028.pdf (admin.ch) (in lingua tedesca).

Costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale

 

La nuova normativa sulle poste permette di esporre come costi netti i maggiori costi imputabili all’obbligo di fornire il servizio universale.

 

Secondo l’articolo 49 capoverso 1 OPO, i costi netti risultano dal confronto tra il risultato che la Posta e le società del gruppo Posta conseguono adempiendo a tale obbligo (situazione effettiva) e il risultato che realizzerebbero senza tale obbligo (risultato ipotetico).

 

L’articolo 49 capoverso 2 OPO precisa il metodo per determinare i costi netti. A tal fine la Posta presenta a PostCom lo scenario ipotetico senza l’obbligo di fornire il servizio universale, il cui risultato viene confrontato con quello dello scenario effettivo, ossia con l’obbligo di fornire il servizio universale. I costi netti si calcolano deducendo dal risultato che conseguono effettivamente il risultato ipotetico che la Posta e le società del gruppo Posta conseguirebbero se non fossero obbligate a fornire il servizio universale. Ciò corrisponde alla differenza tra i costi che la Posta potrebbe evitare senza il mandato di servizio universale e i ricavi che non realizzerebbe senza questo mandato (art. 50 cpv. 1 OPO).

 

Nel 2013 PostCom ha controllato e approvato sia il metodo di calcolo (decisione 1/2013 del 7 febbraio 2013) sia lo scenario senza l’obbligo di fornire il servizio universale (decisione 7/2013 del 4 settembre 2013).

La Posta Svizzera SA e i suoi subappaltatori devono finanziare il servizio universale postale autonomamente. Per raggiungere tale obiettivo possono utilizzare i proventi sia dei servizi inclusi nel servizio universale sia di quelli che ne sono esclusi. Non possono tuttavia utilizzare i ricavi della vendita di prestazioni dei servizi riservati (invii della posta-lettere fino a 50 grammi inclusi nel monopolio) per accordare riduzioni di prezzo sulle prestazioni che non riguardano il servizio universale (divieto di sovvenzionamento trasversale).

La Posta Svizzera è obbligata a dichiarare ogni anno i costi netti dovuti all’obbligo di fornire il servizio universale e a documentare l’adempimento delle condizioni per la compensazione dei costi. Presenta i rispettivi documenti a PostCom per approvazione. Le procedure e le competenze sono definite nella normativa sulle poste.

 

Divieto di sovvenzionamento trasversale nel caso specifico

L’articolo 19 capoverso 1 della legge sulle poste (LPo) sancisce il principio del divieto di sovvenzionamento trasversale, secondo cui la Posta può utilizzare i proventi dei servizi riservati esclusivamente per coprire i costi del servizio universale e non per accordare sconti sulle prestazioni non contemplate dai due mandati di servizio universale (servizi postali e traffico pagamenti).

Conformemente all’articolo 58 dell’ordinanza sulle poste (OPO), PostCom ha emanato l’istruzione 1/2013, in cui fissa le prescrizioni amministrative in base alle quali la Posta deve fornire la prova del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale nel caso specifico. L’istruzione riassume i principi vigenti e definisce i criteri tecnici applicabili ai fini di questa prova e della rispettiva verifica.

A tenore dell’articolo 19 capoverso 3 LPo, PostCom può – su denuncia o d’ufficio – obbligare la Posta a fornire la prova che il divieto di sovvenzionamento trasversale è stato rispettato nel caso specifico. Questa possibilità non è stata utilizzata nel 2015. 

 

Costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale

La nuova normativa sulle poste permette di esporre come costi netti i maggiori costi imputabili all’obbligo di fornire il servizio universale.

Secondo l’articolo 49 capoverso 1 OPO, i costi netti risultano dal confronto tra il risultato che la Posta e le società del gruppo Posta conseguono adempiendo a tale obbligo (situazione effettiva) e il risultato che realizzerebbero senza tale obbligo (risultato ipotetico).

L’articolo 49 capoverso 2 OPO precisa il metodo per determinare i costi netti. A tal fine la Posta presenta a PostCom lo scenario ipotetico senza l’obbligo di fornire il servizio universale, il cui risultato viene confrontato con quello dello scenario effettivo, ossia con l’obbligo di fornire il servizio universale. I costi netti si calcolano deducendo dal risultato che conseguono effettivamente il risultato ipotetico che la Posta e le società del gruppo Posta conseguirebbero se non fossero obbligate a fornire il servizio universale. Ciò corrisponde alla differenza tra i costi che la Posta potrebbe evitare senza il mandato di servizio universale e i ricavi che non realizzerebbe senza questo mandato (art. 50 cpv. 1 OPO).

Nel 2013 PostCom ha controllato e approvato sia il metodo di calcolo (decisione 1/2013 del 7 febbraio 2013) sia lo scenario senza l’obbligo di fornire il servizio universale (decisione 7/2013 del 4 settembre 2013).

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Ultima modifica: 24.07.2023