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PostCom: obbligo di notifica per la società di consegna di cibo a domicilio eat.ch

18.10.2021

Secondo la Commissione federale delle poste (PostCom), la società di consegna di cibo a domicilio eat.ch GmbH con sede a Zurigo esercita attività postali ed è pertanto soggetta all'obbligo di notifica ai sensi della legge sulle poste (LPO). Nella sua decisione d'accertamento del 7 ottobre 2021, la Commissione ne dispone inoltre la registrazione entro il 1° novembre 2021.

Ai fini di una concorrenza equa e sostenibile, la PostCom ritiene essenziale che tutti i fornitori di servizi postali siano soggetti alla sua vigilanza e alla legislazione pertinente. Nel mercato altamente competitivo dei servizi di corriere e di consegna di cibo a domicilio, la non registrazione di singoli fornitori conduce a svantaggi concorrenziali per le altre aziende. Un'ulteriore conseguenza è che i dipendenti di tali imprese non sottostanno ad alcun contratto collettivo di lavoro per il loro settore (CCL) e non possono neanche invocare la protezione garantita dall'ordinanza della Commissione delle poste sugli standard minimi delle condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali, in vigore da inizio 2019.

 

eat.ch esercita un'attività postale

Nel caso di eat.ch GmbH, un'azienda del gruppo Just Eat Takeaway.com, la PostCom è giunta alla conclusione che l'impresa esercita in Svizzera un'attività postale a proprio nome sotto forma di servizio di corriere ed è pertanto soggetta a obbligo di notifica secondo l'articolo 4 LPO. Al momento dell'ordine, il cliente può sostanzialmente decidere se vuole ritirare egli stesso i piatti cucinati al ristorante o se se li vuole fare consegnare in un luogo specifico. In questo secondo caso, nella misura in cui eat.ch GmbH si assume la responsabilità della consegna, si tratta di un classico servizio di corriere. Per la consegna dei pasti, eat.ch si avvale di un'azienda di proprietà del gruppo. Quest'ultima viene considerata un subappaltatore ai sensi della legislazione in materia postale, in quanto effettua consegne su incarico di eat.ch GmbH, ma non intrattiene rapporti commerciali diretti con i ristoranti.

 

I pacchi alimentari sono invii postali

I servizi postali si riferiscono, da un lato, al trattamento di determinati invii, gli invii postali e, dall’altro, a determinati processi, i processi postali. I fornitori che hanno la responsabilità generale per i processi postali nei confronti del mittente sono soggetti all'obbligo di notifica, mentre i subappaltatori ne sono esentati.

I pacchi alimentari con pietanze fredde o calde, la cui forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna permette la lavorazione postale, segnatamente la raccolta, il trasporto e la distribuzione a destinatari ben definiti, soddisfano i criteri di un invio postale. Per la definizione di «pacco», il contenuto dell'invio non è invece rilevante.

L'obbligo di notifica comporta che eat.ch sich si debba registrare presso la PostCom entro il 1° novembre 2021. L'azienda può interporre ricorso contro la presente decisione presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

 

Obbligo di notifica

Ogni impresa che offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali sul mercato è tenuta a registrarsi presso la PostCom entro due mesi dall'inizio della sua attività. I fornitori di servizi postali trasportano pacchi indirizzati fino a 30 kg, lettere indirizzate fino a 2 kg, giornali e riviste nonché invii per corriere o espressi. I fornitori che realizzano una cifra d'affari annua uguale o superiore a 500 000 franchi sono soggetti all'obbligo di notifica ordinaria, mentre quelli con una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi sottostanno all'obbligo di notifica semplificata (cfr. art. 4 LPO e art. 3 segg. OPO).

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Ultima modifica: 11.12.2023