La PostCom non rileva alcun sovvenzionamento trasversale non ammesso

Berna, 17.12.2019 - La Posta Svizzera non ha utilizzato ricavi conseguiti nel settore degli invii fino a 50 grammi (soggetto a monopolio) per accordare riduzioni di prezzo non consentite su prodotti venduti in regime di libera concorrenza È quanto emerge da approfonditi accertamenti della Commissione federale delle poste (PostCom). Questi accertamenti sono stati effettuati perché la Posta non è stata in grado di fornire, per l'esercizio 2018, la prova generale annuale del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale. La Posta ha dovuto quindi dimostrare nel caso specifico, vale a dire in relazione a specifici prodotti e servizi, di non aver effettuato alcun sovvenzionamento trasversale non ammesso.

La Posta deve assicurare a tutti i gruppi della popolazione e in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzi convenienti comprendente prestazioni del servizio postale e del traffico dei pagamenti. Questo servizio universale deve essere in grado di autofinanziarsi e perché ciò sia possibile, la Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato, cioè monopolio). A fronte di ciò, la Posta non riceve sussidi.

I ricavi dei servizi offerti in regime di monopolio possono essere utilizzati dalla Posta unicamente per coprire i costi dei due mandati di servizio universale. È vietato utilizzare tali ricavi per accordare ribassi su prestazioni che non riguardano i due mandati di servizio universale. Il divieto di sovvenzionamento trasversale ha lo scopo di evitare che simili ribassi possano provocare distorsioni della concorrenza.


Secondo l'articolo 55 capoverso 3 dell'ordinanza sulle poste (OPO), la Posta deve quindi dimostrare ogni anno di conseguire un risultato positivo con le prestazioni non incluse nel servizio universale nel loro complesso. In questo caso, si parte dal presupposto che non sono stati effettuati trasferimenti dal servizio riservato. Il rispetto di questa condizione viene verificato da una società di revisione indipendente.

Nel 2018, tuttavia, la Posta ha indicato nel suo rendiconto una perdita di 198 milioni di franchi per le prestazioni non incluse nel servizio universale e non ha quindi potuto fornire la prova generale annuale del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale. Questo fatto rappresenta unicamente un indicatore ma non significa, di per sé, che la Posta ha violato il divieto di sovvenzionamento trasversale.

Controlli approfonditi con la prova nel caso specifico

Per questa ragione la PostCom ha dovuto effettuare accertamenti approfonditi, esigendo dalla Posta la cosiddetta «prova nel caso specifico». Da questi accertamenti è emerso che la Posta ha conseguito un risultato negativo nelle prestazioni non incluse nel servizio universale per tre ragioni:

§  il basso livello attuale dei tassi e l’entità degli interessi figurativi presso PostFinance;

§  la perdita in seguito ai rimborsi delle sovvenzioni presso AutoPostale;

§  la perdita in relazione ai prodotti di terzi presso RetePostale.

In considerazione di questa situazione, è stato possibile escludere sovvenzionamenti trasversali illeciti presso PostFinance e AutoPostale.

Nel quadro di questi accertamenti approfonditi, la PostCom ha esaminato la struttura dei costi dei prodotti di terzi venduti attraverso RetePostale per controllare se fossero riscontrabili sovvenzionamenti trasversali illeciti ai sensi dell’articolo 48 capoverso 1 LPO. A questo riguardo, l'ordinanza prescrive che devono essere soddisfatte in modo cumulativo due condizioni:

1)     la cifra d’affari realizzata con una determinata prestazione non inclusa nel servizio universale non è sufficiente a coprire i costi incrementali (costi limite più costi fissi specifici della prestazione) di tale prestazione (destinazione del sovvenzionamento trasversale);

2)     la cifra d’affari realizzata con una prestazione o con un intero settore aziendale facente parte del servizio riservato supera i costi unici di tale prestazione o settore, ossia i costi che maturerebbero se venisse offerta soltanto la prestazione considerata (origine del sovvenzionamento trasversale).

La PostCom ha constatato che alcuni prodotti di terzi nel settore RetePostale non coprivano i loro costi incrementali, contrariamente alle disposizioni vigenti. Per questa ragione la PostCom ha richiesto alla Posta una stima dei costi unici del servizio riservato. La Posta ha presentato alla PostCom i relativi conteggi e li ha fatti verificare da una società di revisione. Poiché i costi unici rilevati dalla Posta superano in misura significativa i ricavi del servizio riservato, dall'indagine non è emerso alcun elemento che possa far ritenere che sia stato violato il principio del divieto di sovvenzionamento trasversale fissato nell'ordinanza sulle poste.

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Ultima modifica: 11.12.2023